A.S.H.D. Novara Onlus


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lo statuto

l'associazione


ASSOCIAZIONE SPORTIVA HANDICAPPATI DILETTANTISTICA - NOVARA


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STATUTO

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Art. 1 - Costituzione/denominazione sociale - Forma giuridica

1. L'Associazione Sportiva Handicappati - Novara, costituitasi a Novara il 3 luglio 1980, assume ora la nuova denominazione di "ASSOCIAZIONE SPORTIVA HANDICAPPATI DILETTANTISTICA - NOVARA O.N.L.U.S.", più brevemente denominata "ASHD - NOVARA", di seguito, associazione.
2. L'associazione è priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

Art. 2 - Durata - Sede

1. La durata dell'associazione è illimitata, e la stessa può essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria di cui all'art. 16.
2. La sede dell'associazione è in Novara.

Art. 3 - Finalità - Caratterizzazione - Affiliazione

1. L'associazione è apartitica e aconfessionale ed ha, come finalità:
" promuovere le attività ricreative a favore e con la partecipazione degli handicappati - diversamente abili intendendo, come tali, tutte le persone affette da qualsiasi limitazione funzionale;
" svolgere attività di volontariato a beneficio degli handicappati - diversamente abili;
" agevolare l'inserimento delle persone handicappate - diversamente abili nel contesto della vita sociale;
" promuovere e organizzare le attività sportive dilettantistiche compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento delle attività sportive riservate agli handicappati - diversamente abili;
" promuovere iniziative atte a portare a conoscenza dell'opinione pubblica le problematiche inerenti agli handicappati - diversamente abili;
" favorire la rieducazione degli handicappati - diversamente abili, attraverso la partecipazione alle gare agonistiche, loro riservate, nell'ambito della competente Federazione;
" l'assunzione di iniziative atte a garantire adeguati ed utili servizi agli handicappati - diversamente abili.
Per il miglior raggiungimento delle finalità sociali, l'associazione può, tra l'altro:
" acquistare, gestire e condurre la manutenzione di impianti idonei allo svolgimento delle attività esercitate e curare le attrezzature sportive abilitate alla pratica delle stesse;
" svolgere tutte quelle attività ritenute necessarie e/o utili per i handicappati - diversamente abili, ed estese anche ai parenti, di carattere culturale/ricreativo di sagre, feste, tornei, giochi anche da tavolo e/o carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti norme di legge.
2. L'associazione è caratterizzata:
" dall'assenza di fini di lucro;
" dal rispetto del principio di democrazia interna;
" dall'elettività e gratuità degli incarichi degli amministratori;
" dall'obbligatorietà del rendiconto economico/finanziario annuale;
" dall'obbligatorietà della tenuta, e aggiornamento, del libro dei soci e delle adunanze.
3. L'associazione, per il conseguimento delle finalità sportive di cui al comma 1, accetta di uniformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato internazionale olimpico e del Comitato olimpico nazionale italiano, in sigla CONI, e delle Federazioni sportive internazionali.
L'associazione si affilia al Comitato italiano Paralimpico, in sigla C.I.P., e si impegna:
" ad applicare e rispettare lo statuto, i regolamenti e comunque qualsiasi altra disposizione emanata dagli organi della Federazione;
" ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti le attività sportive disciplinate dal C.I.P.;
" a collaborare nella lotta per la prevenzione e repressione dell'uso di sostanze dopanti.

Art. 4 - Entrate - Patrimonio - Anno sociale

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
" dalle quote di adesione, da quelle annue di iscrizione e da quelle relative ai corrispettivi specifici;
" dagli avanzi di gestione derivanti da organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
" dai contributi e dalle elargizioni di soci, di terzi o di enti pubblici e privati, ricevute a titolo di liberalità;
" da ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi sociali.
2. Il patrimonio sociale è costituito:
" dal materiale, attrezzi sportivi ed indumenti;
" da tutti gli altri beni, immobili e mobili, acquisiti dall'Associazione;
" da donazioni, lasciti o successione.
3. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre.
4. Eventuali avanzi di gestione nonché utili, fondi, riserve o capitale, devono essere utilizzati esclusivamente per il conseguimento delle finalità istituzionali, e non possono in nessun caso essere distribuiti fra i soci, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Per eventuali passività si provvede nella forma e nei modi che di volta in volta l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito.

Art. 5 - Soci

1. La categoria dei soci è divisa in:
a) socio onorario;
b) socio ordinario;
2. Il socio onorario è la persona fisica, che per opere, donazioni, aiuti diversi o per cariche rivestite in seno all'associazione ha contribuito allo sviluppo ed al potenziamento della stessa. Inoltre può essere nominato socio onorario l'atleta che ha acquisito speciali benemerenze nell'ambito agonistico a beneficio dell'associazione. La benemerenza ha validità permanente e viene proposta dal Consiglio direttivo con apposita delibera che viene ratificata dall'Assemblea ordinaria.
3. Il socio ordinario è la persona fisica che partecipa alle attività sociali previa iscrizione all'associazione e versa la quota di adesione, quella annua di iscrizione e quella relativa ai corrispettivi specifici, se dovuti, stabilite dal Consiglio direttivo.
4. La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo, deve contenere la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvare ed osservare statuto e regolamenti sociali. La validità della qualità di socio efficacemente ottenuta all'atto della presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della stessa da parte del Consiglio direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.
3. Ogni socio ha il diritto di difendere il buon nome dell'associazione, di contribuire, se necessario, operando all'interno della stessa, al suo pieno sviluppo ed ha diritto di frequentare i locali sociali, nonché godere delle altre agevolazioni e servizi che l'associazione può offrire a ciascun associato.
4. Al socio è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
5. Soci Onorari. Sono persone fisiche che vengono proposte dal Consiglio Direttivo con apposita delibera che viene ratificata dall'Assemblea Ordinaria.

Art. 6 - Quote - Versamenti

1. Il socio onorario è esentato dal versamento della quota annua di iscrizione.
2. Il socio ordinario deve provvedere al versamento della quota annua per il rinnovo dell'iscrizione e per i corrispettivi specifici, con le modalità e nei termini deliberati dal Consiglio direttivo. Il socio che, scaduto il predetto termine, non provvede a regolarizzare la propria posizione entro i successivi sessanta giorni, cessa di appartenere all'associazione a norma dell'art.8. Il Consiglio direttivo può, oltre a quanto sopra previsto, intimare al socio inadempiente a provvedere al versamento di quanto dovuto entro i successivi sessanta giorni a partire dalla data di notifica. In difetto di ciò il Consiglio direttivo assume il provvedimento del caso.
3. Il versamento delle quote contributive non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi, né per successioni a titolo particolare né per successione a titolo universale.
4. Altri versamenti, che possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'adesione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso.
Non si può far luogo alla richiesta di rimborso di quanto erogato all'associazione a titolo di libero versamento al fondo di dotazione nel caso di scioglimento della associazione, in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla stessa.

Art. 7 - Diritto di parola e di voto - Cariche sociali - Divieti per gli amministratori
1. Ogni socio ha un solo voto. Può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con diritto di voto mediante delega scritta. Nessun socio può disporre più di due voti, compreso il suo. Il socio prende parte all'Assemblea, ordinaria e straordinaria, con il diritto di parola e di voto attivo e passivo, purché in regola con il versamento associativo obbligatorio all'atto dello svolgimento dell'adunanza.
2. Il socio onorario prende parte all'Assemblea, ordinaria e straordinaria, con il diritto di parola e di voto attivo e passivo.
3. Il socio ordinario prende parte all'Assemblea, ordinaria e straordinaria, con il diritto di parola e di voto attivo e passivo purché in regola con il versamento associativo obbligatorio all'atto dello svolgimento dell'adunanza.
4. Il socio eletto componente del Consiglio direttivo dura in carica quattro anni, in conformità al ciclo olimpico, ed è rieleggibile. L'elezione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è basata a criteri di massima libertà di partecipazione.
5. Ogni carica sociale ha carattere onorifico e viene accettata ed espletate a titolo gratuito. Essa attribuisce soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.
6. Al Presidente ed ai componenti il Consiglio direttivo della ASHD - NOVARA è fatto divieto di ricoprire la medesima carica sociale in altre associazioni/società sportive nell'ambito della FIS, disciplina associata se riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente d promozione sportiva
7. L'amministratore è considerato dimissionario qualora risulti assente a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo, senza valida giustificazione.

Art.8 - Decadenza del socio

1. Il socio ordinario cessa di appartenere all'associazione per:
" dimissione volontaria;
" morosità, a causa di inadempienza agli obblighi statutari. Il provvedimento, attestante la recidiva morosità, è adottato dal Consiglio direttivo;
" radiazione, adottata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento, anche sportivo, del sodalizio.
Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dai soci nel corso della prima Assemblea ordinaria utile, e rimane sospeso fino alla data di svolgimento della stessa.
L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 9 - Organi sociali

1. Gli organi sociali dell'associazione sono:
" l'Assemblea generale dei soci;
" il Presidente;
" il Consiglio direttivo.

Art. 10 - Assemblea generale ordinaria - straordinaria

§ ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate vincolano tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti, e non possono essere modificate se non con altra delibera di successiva Assemblea..
2. La convocazione, da parte del Presidente dell'associazione, dell'Assemblea generale in seduta ordinaria o straordinaria, avviene mediante annuncio da affiggere all'albo murale societario almeno venti giorni precedenti la data di riunione stabilita dal Consiglio direttivo, ed inoltre con avviso scritto da inviarsi al domicilio dei soci aventi diritto di voto, nei dieci giorni successivi. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea è aperta dal Presidente sociale ed è presieduta da un socio od anche da persona al di fuori dell'associazione, eletto dall'Assemblea stessa a tale scopo. Il segretario del sodalizio, o un socio, espleta le funzioni di segretario con l'incarico di redigere il verbale assembleare da firmarsi dal Presidente e dallo stesso segretario. In caso di votazioni, l'Assemblea nomina anche tre scrutatori, di cui uno con funzioni di Presidente.
4. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

§ ASSEMBLEA ORDINARIA

5. L'Assemblea generale in seduta ordinaria, deve svolgersi entro il mese di maggio di ogni anno, ed ha il compito di:
" discutere e votare il rendiconto economico/finanziario riguardante l'esercizio sociale dell'anno precedente, corredato della relazione del Consiglio direttivo;
" delineare gli indirizzi generali da svolgere da parte dell'associazione;
" approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;
" determinare, in occasione dell'Assemblea che precede quella elettiva, il numero dei componenti il Consiglio direttivo;
" deliberare su ogni argomento iscritto all'ordine del giorno che interessi la vita dell'associazione;
" ratificare le proposte di radiazione.
Inoltre nell'anno successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici estivi, l'Assemblea procede all'elezione, con votazione segreta e disgiunta, del Presidente e dei componenti il Consiglio direttivo dell'associazione.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.
Per l'Assemblea relativa alla elezione del Presidente e del Consiglio direttivo, in seconda convocazione occorre raggiungere il quorum del trenta per cento dei soci con diritto al voto.
Qualora l'Assemblea elettiva non possa regolarmente costituirsi per mancanza della prescritta presenza o rappresentanza dei soci con diritto di voto, il Presidente ed Consiglio direttivo rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e si procede in conformità a quanto previsto dall'art, 13, comma 4.
Se l'Assemblea , così convocata, non potesse ancora regolarmente costituirsi, i soci - a prescindere dal numero della loro presenza e rappresentanza - possono concedere al Presidente ed al Consiglio direttivo la proroga di un anno con pieni poteri. La decisione deve essere assunta a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea.
Se tutto questo non dovesse verificarsi, l'Assemblea procede alla nomina di un Commissario straordinario che resta in carica fino al ripristino della normalità.
7. Le votazioni avvengono per alzata di mano e controprova, per appello nominale od a scrutinio segreto se richiesto da almeno il venti per cento dei votanti presenti o rappresentati in Assemblea.

§ ASSEMBLEA STRAORDINARIA

8. L'Assemblea generale in seduta straordinaria, ha il compito di:
" a) deliberare le modifiche statutarie;
" b) procedere alle elezioni prescritte dallo statuto o per ravvisata necessità;
" c) disporre lo scioglimento dell'associazione;
" d) nominare i liquidatori e fissarne i poteri.
9. La convocazione dell'Assemblea straordinaria, oltre che dal Presidente - motu proprio - e dal Consiglio direttivo a seguito di propria deliberazione, può essere richiesta da un decimo dei soci con diritto di voto, presentando domanda al Presidente con la relativa proposta da inserire all'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea stessa deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta e deve tenersi entro i successivi quindici giorni.
Per l'Assemblea di cui al comma 8, per le lettere a) e b), le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione, sono valide con la presenza o rappresentanza del trenta per cento dei voti come sopra determinati.

Art. 11 - Consiglio direttivo

§ COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio direttivo è l'organo della volontà espressa dall'Assemblea ed è formato da cinque a nove consiglieri eletti dai soci con diritto di voto, i quali possono esprimere un numero di preferenze non superiore al numero dei consiglieri da eleggere. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze risulta eletto il più anziano di iscrizione all'associazione ed in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
2. Il socio che intende concorrere alla elezione di componente il Consiglio direttivo deve:
" possedere i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 14, comma 1, e non essere incorso in alcuna delle fattispecie di ineleggibilità o incompatibilità di cui ai successivi commi 2 e 3;
" presentare al Presidente la propria candidatura per iscritto almeno otto giorni prima della riunione assembleare.
Le candidature, in ordine di ricezione, vengono esposte all'albo murale societario sette giorni prima della celebrazione dell'Assemblea, e trascritte nell'apposita scheda di votazione.
L'avente diritto, può comunque presentare la propria candidatura in un tempo successivo a quello sopra specificato ed anche durante lo svolgimento dell'Assemblea. In tal caso non si procede alla trascrizione preventiva nella scheda di votazione.

§ CONVOCAZIONE

3. Il Consiglio direttivo deve essere convocato almeno 3 volte all'anno ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei suoi componenti. In tal caso il Presidente è tenuto a convocarlo nel termine improrogabile di cinque giorni dalla data di ricezione della richiesta e di effettuarlo entro i successivi cinque giorni.
4. Il Consiglio direttivo decide a semplice maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente o da chi ne fa le veci. Per la validità della riunione occorre la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente, o da chi ha presieduto la riunione, Lo stesso verbale deve essere messo a disposizione degli associati con le formalità ritenute più idonee da parte del Consiglio direttivo.
5. Il Presidente può invitare ad assistere ai lavori del Consiglio direttivo soci, tecnici, od altre persone la cui partecipazione sia ritenuta utile, concedendo loro la possibilità d'intervento.

§ ELEZIONE DIRIGENTI

6. Il Consiglio direttivo, nella prima riunione dopo la sua elezione da effettuarsi non oltre venti giorni dall'elezione stessa, elegge nel suo seno:
" il vicepresidente, che è anche il vicepresidente dell'associazione;
" il segretario.
Il Consiglio può assegnare altri incarichi, determinandone funzioni, competenze e responsabilità.

§ COMPITI

7. Sono compiti del Consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione a socio;
b) deliberare, entro il mese di novembre di ogni anno, le previsioni di spesa riguardanti l'esercizio dell'anno successivo;
c) redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto deve essere compilato con chiarezza e deve rappresentare le entrate e le uscite in modo veritiero, corretto e trasparente nei confronti degli associati;
d) fissare la data per lo svolgimento delle Assemblee ordinaria e straordinaria;
e) predisporre gli eventuali regolamenti interni relativi alla attività sociale;
f) determinare annualmente l'importo della quota di adesione, quella annua di iscrizione e quella relativa ai corrispettivi specifici;
g) attuare le finalità previste dallo statuto;
h) gestire l'associazione in ogni suo aspetto; attuare le decisioni assembleari e compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione anche al criterio direttivo ricevuto;
i) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari.
j) Proporre nomine di soci onorari.

Art. 12 - Presidente - Vicepresidente - Segretario
1. Il Presidente, a norma di statuto, dirige l'associazione.
E' il legale rappresentante per ogni evenienza, se l'Assemblea non disponga diversamente. Convoca e presiede il Consiglio direttivo. In circostanze di necessità e urgenza, ha facoltà di deliberare su materie di competenza del Consiglio direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva che deve tenersi entro cinquanta giorni.
2. Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
L'intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
3. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo e del Presidente, ed ha inoltre il compito di:
" redigere i verbali delle riunioni;
" attendere alla corrispondenza e curare la tenuta dei libri dei soci, dei verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio direttivo.
Può assumere il compito di tesoriere curando la gestione amministrativa dell'associazione e la tenuta dei libri contabili.

Art. 13 - Surrogazione, dimissioni e decadenza degli amministratori

1. In caso di mancanza, per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio, di uno o più componenti il Consiglio direttivo comunque in numero inferiore alla metà, il Presidente procede alla sostituzione per surroga secondo l'ordine della graduatoria personale verificatasi nell'elezione assembleare. Qualora vengano a mancare in parte o totalmente tali presupposti, i componenti il Consiglio direttivo rimangono in carica fino al reintegro dei consiglieri mancanti, da effettuarsi mediante nuova elezione a maggioranza di voti, nella prima Assemblea ordinaria utile. I nuovi eletti restano in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio direttivo deve considerarsi sciolto e non più in carica, qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti originariamente eletti. Il tal caso il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, sino allo svolgimento della Assemblea generale che deve convocare, per le nuove elezioni, nel termine improrogabile di sessanta giorni dall'evento e da effettuarsi al massimo entro i successivi venti giorni.
3. In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio direttivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario, e si procede in conformità al comma 2. In caso di impedimento non temporaneo del Presidente, l'intero Consiglio direttivo decade. Il vicepresidente assume l'incarico dell'ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine improrogabile di trenta giorni dall'evento, della prescritta Assemblea straordinaria da effettuarsi al massimo entro i successivi trenta giorni, nel corso della quale si provvede all'elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio direttivo in numero corrispondente a quelli decaduti.
4. Qualora l'Assemblea generale ordinaria non approvi il rendiconto economico/finanziario redatto dal Consiglio direttivo, il Presidente e l'intero Consiglio decadono, ma rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla riunione dell'Assemblea generale che deve essere convocata, dal Presidente decaduto, nel termine improrogabile di quarantacinque giorni dalla data del voto di sfiducia e da effettuarsi al massimo entro i successivi quindici giorni.

Art. 14 - Eleggibilità - Ineleggibilità

1. Eleggibilità.
Per assumere cariche in seno all'associazione, il socio deve possedere i seguenti requisiti:
" aver compiuto la maggiore età;
" essere iscritto all'associazione da almeno un anno al momento dello svolgimento dell'Assemblea generale ordinaria elettiva;
" non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
" non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni sportive nazionali, del Coni o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti.
2. Ineleggibilità.
Non può essere eletto componente il Consiglio direttivo il socio che:
" riceve compensi od onorari per l'attività svolta all'interno dell'associazione stessa;
" abbia come fonte primaria o prevalente di reddito una attività affine agli scopi sociali istituzionali.
Inoltre, non possono essere eletti nel Consiglio direttivo più di due componenti appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Art. 15 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti fra l'Associazione ed i soci e fra i soci stessi - con esclusione di quelle relative all'attività del C.I.P. - sono sottoposte al giudizio di un Giurì d'onore composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, nominato dagli arbitri così designati, da scegliersi al di fuori dei componenti il Consiglio direttivo.
2. La parte che vuole sottoporre la questione al Giurì d'onore deve comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
3. Al Giurì d'onore, così come nominato e attivato, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali; giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale. La mancata accettazione e/o esecuzione delle sue risoluzioni disciplinari comporterà, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione.
I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dal competente regolamento di disciplina del C.I.P..

Art. 16 - Scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i quattro/quinti dei soci aventi diritto di voto che, in tale ipotesi,. disporranno del solo voto personale. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno i quattro/quinti dei soci, con la disposizione del solo voto personale.
2. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento, delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo dell'associazione che sarà devoluto ad altra associazione od ente avente scopi analoghi ed affiliata al C.I.P., ovvero destinato a finalità di pubblica utilità,o di volontariato sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23/12/96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Eventuali beni in uso e non di proprietà saranno restituiti ai legittimi proprietari.

Art. 17 - Legge applicabile

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I°, titolo II°, del Codice civile e, in subordine, alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti del C.I.P..


NORMA INTEGRATIVA

Il presente statuto dell' "Associazione Sportiva Handicappati Dilettantistica -ONLUS Novara ":
" è stato oggetto di variazione del testo, con approvazione unanime, dai soci in occasione della riunione dell'Assemblea generale riunita in seduta straordinaria il 27/09/2008;
" è già stato inoltrato al C.I.P., ai sensi della vigente legislazione, per acquisire il "riconoscimento provvisorio ai fini sportivi", e successivamente al Coni per l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni/Società sportive dilettantistiche, ai fini del "riconoscimento definitivo ai fini sportivi";
" le variazioni apportate sono conformi alle clausole di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto legislativo 460/1997, ed alle disposizioni di cui all'articolo 90, commi 17 e 18, della legge 289/2002, e successive modificazioni ed integrazioni;
" non è soggetto all'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. ex.6-8 legge 266/91,;
" entra in vigore il 28/09/2008, sostituendo ed annullando ogni altro precedente statuto sociale.


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A.S.H.D. NOVARA Via G. da Verrazano, 13 - Novara tel. e fax 0321/476926 - Cod. Fisc. 00871760039 | ash-novara@libero.it

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