Lo Statuto - ASHD NOVARA

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Lo Statuto

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ASSOCIAZIONE SPORTIVA HANDICAP DILETTANTISTICA
 
NOVARA
 
 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 82 D.lgs 117/2017.
 
 
STATUTO
 
Art. 1 - Costituzione/denominazione sociale – Forma giuridica
 
·     L’Associazione Sportiva Handicappati – Novara, costituitasi a Novara il 3 luglio 1980, ha assunto la denominazione di “ASSOCIAZIONE SPORTIVA HANDICAP DILETTANTISTICA – NOVARA APS, più brevemente denominata “ASHD - NOVARA” APS, ai sensi degli art. 76 e 87 della Costituzione e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.  ‘Codice del Terzo Settore’ (d’ora in avanti Codice), con approvazione unanime, dai soci in occasione della riunione dell’Assemblea generale riunita in seduta straordinaria il 26/09/2020, di seguito sarà menzionata come APS;
 
·    L’APS è priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.
 
Art. 2 – Finalità, Caratterizzazione, Affiliazioni
 
     
  1. L’APS è apartitica e aconfessionale non ha scopo di      lucro.
  2.  
  3. Essa ha finalità civiche, solidaristiche e di      utilità sociale. Persegue le seguenti specifiche finalità: sviluppo e la      diffusione di attività sportiva dilettantistica, l’avviamento allo sport, la      didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività      sportive, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci,      mediante la gestione di ogni forma di attività sportiva, ricreativa o di      ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza      e la pratica degli sport. Per il miglior raggiungimento degli scopi      sociali, l'APS potrà, tra l'altro, svolgere  l'attività di gestione, conduzione,      manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive.
 
3.   Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l’autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l’APS si propone, ai sensi dell’art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, una o più attività di interesse generale:
 
a)   promuovere iniziative atte a portare a conoscenza dell’opinione pubblica le problematiche inerenti ai diversamente abili;
 
b)  acquistare, gestire e condurre la manutenzione di impianti idonei allo svolgimento delle attività esercitate e curare le attrezzature sportive abilitate alla pratica delle stesse;
 
c)   svolgere tutte quelle attività ritenute necessarie e/o utili per i diversamente abili, ed estese anche ai parenti, di carattere didattico, culturale/ricreativo nonché di sagre, feste, tornei, giochi anche da tavolo e/o carte, ivi compresa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti norme di legge.
 
d)  Agevolare l’inserimento dei diversamente abili nel contesto della vita sociale
 
4.   nello specifico a titolo esemplificativo: organizzazione e gestione attività sportive dilettantistiche.
 
     
  1. Le attività di cui al/ai comma/commi precedente/i      sono svolte dall'APS in favore dei propri associati, di loro familiari o      di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei      propri associati;
 
6.   L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'APS tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell’APS.
 
     
  1. La qualità di volontario è incompatibile con      qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni      altro rapporto di lavoro retribuito con l’APS di cui il volontario è socio      o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;
 
8.   L'APS è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e non può assumere lavoratori dipendenti ma avvalersi di prestazioni di figure professionali per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
 
9.   L'APS si conforma alle Norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), attraverso le Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.) e gli Enti di Promozione Sportiva (E.P.S.), ed il Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) nelle sue Federazioni Sportive Paralimpiche (F.S.P.), nelle Discipline Sportive Paralimpiche (D.S.P.) e negli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (E.P.S.P.), cui l’APS si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli Organi di Giustizia dei citati Organismi Sportivi dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
 
10. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
 
Art. 3 – Durata, Sede
 
1.   La durata dell'APS è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. La sede è in Novara. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune, e deve comunque essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dall’evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell’aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore o dei registri operanti medio tempore.
 
 
Art. 4 – Soci, Domanda di ammissione
 
1.   Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
 
2.   Possono far parte dell'APS, in qualità di soci tutte le persone fisiche, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva in numero non inferiore di sette. L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi.
 
3.   Tutti coloro i quali intendono far parte dell'APS dovranno redigere una domanda su apposito modulo che deve contenere la dichiarazione di condividere le finalità che l’APS si propone e l’impegno ad approvare ed osservare  statuto e regolamenti sociali.
 
4.   La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione  è ammesso appello all’assemblea generale.
 
5.   Ogni socio ha il diritto di difendere il buon nome dell’APS, di contribuire, se necessario, operando all’interno della stessa, al suo pieno sviluppo ed ha diritto di frequentare i locali sociali, nonché godere delle altre agevolazioni e servizi che l’APS può offrire a ciascun associato.
 
6.   La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
 
     
  1. Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione o la      reiezioni agli interessati entro sessanta giorni, e cura l'annotazione dei      nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota      stabilita dall’Assemblea;
 
Art. 5 - Diritti dei soci
 
1.   Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
 
2.   La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
 
Art. 6 - Decadenza dei soci
 
I soci cessano di appartenere all'APS nei seguenti casi :
 
1.   dimissione volontaria.
 
2.   morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.
 
3.   radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'APS, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 
4.   Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.
 
5.   L'associato radiato non può essere più ammesso.
 
Art. 7 – Organi
 
1.    Gli organi sociali sono: l'assemblea generale dei soci, il presidente, il consiglio direttivo.
 
Art. 8 – Assemblea Generale
 
1.    L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'APS ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate vincolano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. e non possono essere modificate se non con altra delibera di successiva Assemblea.
 
2.    La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo.
 
3.    L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’APS o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
 
Art. 9 - Diritti di partecipazione
 
1.    Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'APS i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
 
2.    Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
 
Art. 10 - Compiti dell'assemblea
 
1.    Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’APS nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'APS e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’APS che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
 
2.    Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
 
3.    L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
 
4.    L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.
 
5.    Il Presidente dell’assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
 
6.    Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
 
Art. 11 - Validità assembleare
 
1.   L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
 
2.   L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 
3.   Trascorsa un ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
 
 
Art. 12 – Assemblea Ordinaria
 
1.    L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo, oppure potrà essere richiesta al Consiglio da almeno un terzo degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative. All’atto della richiesta ne propongono anche l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del consiglio direttivo.
 
2.   La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'APS e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
 
3.   L’Assemblea generale in seduta ordinaria, ha il compito di:
 
a)   discutere e votare il rendiconto economico/finanziario riguardante l’esercizio sociale dell’anno precedente nonché la relazione di missione ai sensi dell’ art 13 del Codice;
 
b)  delineare gli indirizzi generali da svolgere da parte dell’APS;
 
c)   approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;
 
d)  deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 
e)   ratificare le domande di accoglimento e/o proposte di radiazione dei soci.
 
f)   deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 
 
Art. 13 - Assemblea straordinaria
 
1.    L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo oppure potrà essere richiesta al Consiglio da almeno un terzo degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative. All’atto della richiesta ne propongono anche l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del consiglio direttivo.
 
2.    L’assemblea straordinaria deve essere convocata almeno 15 giorni prima dell’adunanza, mediante affissione di avviso nella sede dell'APS e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, o ogni altro mezzo ritenuto opportuno a darne adeguata conoscenza agli associati.
 
3.    L’assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza almeno tre quarti degli associati, in proprio o per delega sulle seguenti materie:
 
a)   approvazione e modificazione dello statuto sociale;
 
b)  elezione dei componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e loro revoca;
 
c)   elezione del presidente;
 
d)  scioglimento dell’APS e modalità di liquidazione.
 
Art. 14 - Consiglio Direttivo
 
1.    Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall’assemblea generale fino ad un massimo di sette eletti dall'assemblea e non inferiore a tre. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni, in conformità al ciclo olimpico, ed i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di parità di preferenze risulta eletto il più anziano di iscrizione all’APS ed in caso di ulteriore parità il più anziano di età. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CIP o di una qualsiasi degli Enti e Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno e che non ricoprano cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito di una o più discipline praticate dall’APS.
 
2.    Il socio che intende concorrere alla elezione di componente il Consiglio direttivo deve possedere i requisiti di eleggibilità di cui all’art. 18, comma 1 e presentare al Presidente la propria candidatura per iscritto almeno otto giorni prima della riunione assembleare.
 
3.    In caso di mancanza del presidente e del vicepresidente il Consiglio direttivo può nominare presidente altro membro del Consiglio.
 
4.    Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 
5.    Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’APS.
 
6.    Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
 
7.    Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
 
Art. 15 – Dimissioni/Integrazioni del Consiglio
 
1.    Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione chiamando a farne parte i primi dei non eletti, secondo il numero dei posti vacanti, purché gli stessi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo degli eletti. Nell’ipotesi in cui non sia possibile l’integrazione dell’Organo e sia compromessa la sua regolare funzionalità, sarà convocata un’Assemblea Straordinaria nel termine di 60 (sessanta) giorni, da effettuarsi entro i successivi 30 (trenta) per la sola elezione dei Consiglieri vacanti. Sia nella prima che seconda ipotesi, i nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza del Consiglio.
 
2.    Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. In tal caso il Consiglio direttivo rimane in carica per l’ordinaria amministrazione, sino allo svolgimento della Assemblea generale che deve convocare per le nuove elezioni.
 
Art. 16 - Convocazione Direttivo
 
1.    Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.
 
Art. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo
 
1.    Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
 
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
 
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
 
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
 
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci;
 
g) nominare le cariche sociali: Presidente, vicepresidente, segretario  che può assumere funzioni di tesoriere. Il Consiglio  può assegnare altri incarichi, determinandone funzioni, competenze e responsabilità.
 
2.   Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
 
Art. 18 – Eleggibilità
 
1.    Eleggibilità. Per assumere cariche in seno all’APS, il socio deve possedere i seguenti requisiti:
 
a)   aver compiuto la maggiore età;
 
b)  essere iscritto all’APS da almeno un anno al momento dello svolgimento dell’Assemblea generale ordinaria elettiva;
 
c)   non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
 
d)      non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni sportive nazionali, del CIP o di Enti sportivi nazionali e internazionali riconosciuti.
 
2.    Ineleggibilità. Non può essere eletto componente il Consiglio direttivo il socio che:
 
a)   ricopre la medesima carica sociale in altre associazioni/società sportive riconosciute dal CIP, ovvero nell’ambito delle stesse discipline facenti capo ad un Ente di promozione sportiva;
 
b)  abbia come fonte primaria o prevalente di reddito una attività affine agli scopi sociali istituzionali.
 
Art. 19 - Il Presidente
 
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'APS e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza se l’Assemblea generale non disponga diversamente. Convoca e presiede il Consiglio direttivo.
 
Art. 20 - Il Vicepresidente
 
1.    Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. L’intervento del vicepresidente costituisce prova dell’impedimento del presidente.
 
Art. 21 - Il Segretario
 
1.    Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, nel caso assuma funzioni di tesoriere, cura l'amministrazione dell'APS e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
 
Art. - 22 Il rendiconto
 
1.    Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell’APS, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare.
 
2.    Il rendiconto deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della APS, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
 
3.    Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
 
Art. 23 - Anno sociale
 
1.    L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
 
Art. 24 – Entrate, Patrimonio
 
1.    I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla APS, dai contributi e dalle elargizioni di soci, di terzi o di enti pubblici e privati, ricevute a titolo di liberalità. Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondo sociali.
 
2.    Il patrimonio sociale è costituito: dal materiale, attrezzi sportivi ed indumenti, da tutti gli altri beni, immobili e mobili, acquisiti dall’APS, da donazioni, lasciti o successione.
 
3.    Non si può far luogo alla richiesta di rimborso di quanto erogato all’APS a titolo di libero versamento al fondo di dotazione nel caso di scioglimento della APS, in caso di  morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla stessa.
 
4.    E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 
5.    E’ fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’APS a fondatori, associati.
 
Art. 25 – Sezioni
 
1.    L'APS potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
 
Art. 26 - Clausola Compromissoria
 
1.    Tutte le controversie insorgenti tra l'APS ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza.
 
2.    In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n° 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Novara.
 
3.    La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
 
4.    L'arbitrato avrà sede in Novara, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.
 
Art. 27 – Scioglimento
 
1.    Lo scioglimento dell'APS è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'APS deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
 
2.    In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
 
3.    In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’Associazone, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
 
4.    Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’APS interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
 
5.    L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
 
Art. 28 – Legge applicabile
 
1.    Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti della Federazione sportiva Nazionale a cui l’APS è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.
 
NORMA INTEGRATIVA
 
Il presente statuto dell’ “Associazione Sportiva Handicap Dilettantistica - Novara ” è stato oggetto di variazione di testo, con approvazione dei soci in occasione della Assemblea Generale riunita in seduta straordinaria il _26.09.2020____:
 
·     sarà inoltrato al C.I.P., ai sensi della vigente legislazione, per acquisire il “riconoscimento provvisorio ai fini sportivi”, e successivamente al Coni per l’iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni/Società sportive dilettantistiche, ai fini del “riconoscimento definitivo ai fini sportivi”;
 
·     è conforme alle clausole di cui all’articolo 5, comma 1, del Decreto legislativo 460/1997, ed alle disposizioni di cui all’articolo 90, commi 17 e 18, della legge 289/2002, e successive modificazioni ed integrazioni;
 
·     entra in vigore il 28.09.2020, sostituendo ed annullando ogni altro precedente statuto sociale.
 
****************************
ASHD NOVARA APS Associazione Sportiva Handicap Dilettantistica e Associazione di Promozione Sociale
Sede Legale: Via Ravenna 21 e Amministrativa: Piazzale Olimpico 2 - 28100 Novara
Cod. Fis.: 00871760039, IBAN: IT38K0306909606100000121239

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